Pillole - Studio Forresu

Rappr. legale: Antonello Forresu - Consulente del lavoro - Revisore legale - Consulente tecnico Tribunale Civile di Cagliari
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COMPENSAZIONI INPS - INAIL
I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presen­tazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella de­nuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2023 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere com­pensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 18 febbraio, potrà essere utilizzato in compensazione dalla me­desima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
 
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.
Assunzioni agevolate 2024

La legge di Bilancio 2024
Non ha prorogato il beneficio per le assunzioni di under 36 che prevedeva l'esonero totale della contribuzione INPS  a
carico del datore di lavoro per 36 mesi (48 mesi per le assunzioni al Sud).

UNDER 30
Resta in vigore la versione strutturale del bonus per assumere giovani con meno di 30 anni di età,
che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.
L'incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di euro 3 mila calcolati su base  annua.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Donne svantaggiate
Per le donne svantaggiate si va dai 12 mesi per le assunzioni a termine fino a 18 mesi per le assunzioni
a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato.
 
L’esonero spetta nella misura del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL;
contribuzione al Fondo tesoreria; contributo ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015;
il contributo integrativo della Naspi dello 0,30%; vari contributi di solidarietà.
 
Tutti gli esoneri contributivi richiedono il rispetto di tutte le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, del rispetto dei C.C.N.L. e regolarità contributiva.

Maxi deduzione del 120%
L'articolo 4 del D.Lvo 216/2023, per il solo anno 2024, prevede una maggiorazione del costo del lavoro
ammesso in deduzione ai fini Irpef o Ires  pari al  20%, in caso incremento occupazionale,
di lavoratori a tempo indeterminato, rispetto all'anno di imposta 2023
 
Fonti:
L. 205/2017 - INPS Circ. 40/2018
L. 92/2012 - INPS, circ. 111/2013



Decontribuzione SUD 30%

Confermata la decontribuzione SUD pari al 30%, per ora, fino al 30 giugno 2024

INPS: messaggio 4695 del 28 dicembre 2023
Assunzioni agevolate - "Uomini over 50"

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per:

  • 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi nel caso di assunzione di contratto a termine trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Fonte:
Legge 28.06.2012, n. 92
Assegni Nucleo familiare - Novità -
Dal 1° marzo 2022 l'istanza per poter usufruire degli assegni per nucleo familiare,
deve essere presentata  direttamente all'INPS
ogni anno, per le mensilità da marzo a febbraio dell'anno successivo.
Il nuovo ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, così denominato,
verrà erogato direttamente dall'INPS agli aventi diritto.

Per la presentazione all'INPS della domanda, che dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica,
è indispensabile avere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai  fini ISEE.

Pertanto, da tale data, gli interessati
dovranno accedere con le proprie credenziali
PIN, oppure SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e presentare la domanda on line,
oppure potranno rivolgersi ad un patronato o ad altro intermediario.

Fonte: Dlgs. 21 dicembre 2021, n. 230
LAVORATORI SPORTIVI
I lavoratori sportivi con contratto di co.co.co. sono esonerati dagli obblighi assicurativi all'INAIL.
A tali lavoratori si applica la tutela  assicurativa obbligatoria prevista dal loro tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale o
ad un Ente di promozione sportiva.

Per i lavoratori (anche co.co.co.) che all'interno di una struttura sportiva svolgono attività di carattere amministrativo,
dovranno essere adempiuti gli obblighi ordinari, fiscali, previdenziali e di comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego.

I volontari che, all'interno si un'associazione sportiva, mettono a disposizione le loro competenze per promuovere lo sport,
non possono essere retribuiti in alcun modo, ma possono essere rimborsate, entro certi limiti, alcune spese documentate (ad es. trasporto).

Fonte:
Dlgs 120/2023
art. 51, L. 289/2002
art. 29 D.Lgs. 36/2021

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Fonte:
Art. 1, comma 5, D.L. 14 agosto 2020
Entrato in vigore il 15 agosto 2020


CIG - PAGAMENTI DIRETTI
In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

Fonte:
Art. 1, comma 6, D.L. 14 agosto 2020
Entrato in vigore il 15 agosto 2020


NOMINA REVISORI NELLE SRL e COOPERATIVE
Il legislatore fa slittare l'obbligo di nomina del Revisore legale 30.04.2023 (approvazione bilancio di esercizio 2022), per le Srl e le Cooperative che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

  1. Totale dell'Attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. Ricavi delle vendite e/o delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

Fonte:
D.L. 24  agosto 2021, n. 118
conv. L. 21 ottobre 2021, n. 147


RISCHI MANCATA NOMINA REVISORI
La mancata nomina del Revisore, per La SRL o  la Cooperativa che supera almeno 1 dei 3 parametri di cui alla Legge delega 19.10.2017, n. 155, art.379, comporta per gli ammministratori  i seguenti rischi:

  • sanzioni amministrativa, in capo a ciascun amministratore,  fino ad euro 6.197 salvo maggiori danni accertabili da terzi;
  • revoca degli amministratori in carica e nomina, da parte del Tribunale, di un amministratore giudiziario con, possibili,  azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori cessati;
  • scioglimento della società, in caso la mancata nomina si protragga nel tempo;
  • reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Fonte:
Art. 379 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14
Articoli 2631-2409-2484-2625 c.c.


CERTIFICAZIONE REGOLARITA' FISCALE - DURF - REQUISITI
  1. Risultare in attività da almeno tre anni;
  2. Essere in regola con gli obblighi diichiarativi;
  3. Aver presentato nell'ultimo triennio versamenti non inferiori al 10% del rapporto fra versamenti per contributi, contributi,  premi INAIL e ricavi (o compensi) risultanti dalle dichiarazioni nel medesimo triennio;
  4. non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito già affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 e per i quali non sia stata chiesta rateazione.

Fonte:
Circ. 1/2020 del 12.02.2020
Agenzia delle Entrate
Dlgs n. 241/1997 c. 5 art. 17-bis

COMPENSAZIONE RITENUTE APPALTI
Le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori, determinate per ciascun committente, saranno versate senza alcuna possibilità di compensazione,
salvo che non si tratti di crediti maturati dall'impresa appaltatrice in qualità di sostituto di imposta.

I nuovi adempimenti in tema di ritenute fiscali non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997

Fonte:
Circ. 1/2020 del 12.02.2020
Agenzia delle Entrate
Dlgs n. 241/1997 c. 5 art. 17-bis

SPESE SANITARIE TRACCIABILI
A partire dal periodo di imposta 2020 le spese sanitarie sostenute in strutture private non convenzionate col SSN
(es.: visite specialistiche in studio di libero professionista privato),
potranno godere della detrazione del 19% solo se il loro pagamento sia avvenuto con strumenti tracciabili.

Il contribuente dovrà preoccuparsi di conservare oltre la certificazione della spesa sostenuta anche la prova del
pagamento effettuato con carte di credito, bonifici postali o bancari, bancomat, assegni.

Fonte:
Legge di Bilancio 2020
RITENUTE NEGLI APPALTI
A partire dal periodo di imposta 2020
( decorrenza retribuzioni gennaio 2020)
i soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, che affidano lavori in appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati,  per un importo annuo superiore ad Euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, sono obbligati a richiedere all'impresa appaltatrice, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute irpef, trattenute ai propri dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.

D.L. 26.10.2019, n. 124
Risoluzione Agenzia Entrate 108 del 23.12.2019
Risoluzione Agenzia Entrate 109 del 24.12.2019

FATTURA ELETTRONICA SPESE SANITARIE
Anche per l'anno di imposta 2024 rimane il divieto di emissione delle fatture elettroniche in relazione alle prestazioni sanitarie rivolte alle persone fisiche.
La prassi da seguire, almeno per tutto il 2024, rimane l'emissione ai clienti della fattura cartacea e l'invio dei dati relativi al sistema "Tessera sanitaria".

Resta l’obbligo della fattura elettronica, da operatori sanitari, per le prestazioni effettuate,
che non devono essere trasmesse
al Sistema Tessera Sanitaria  - STS
quali le prestazioni verso assicurazioni, ditte,aziende, enti, professionisti, ecc.

Fonte:
D.L. 215 del 30 dicembre 2023

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASpI
L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 ha disposto che il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato è aumentato di 0,5 punti
in occasione di ciascun rinnovo.
In effetti l'incremento dell 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Fonte:
Circolare INPS n. 121 del 06.09.2019
FATTURA DIFFERITA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a fronte di più cessioni (con documento di trasporto) effettuate nello stesso mese,
è possibile indicare, in fattura,
la data di fine mese,
rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta. Fermo restando che la stessa potrà essere inviata allo SdI entro la data del giorno 15 del mese successivo.
Fonte:
Risposta 389/E/2019
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Non è sufficiente l'iscrizione al CONI, a Federazioni Nazionali Sportive o Enti di promozione sportiva per poter stabilire che una
Società/Associazione Sportiva Dilettantistica
risulti Ente non lucrativo e quindi possa godere di agevolazioni fiscali.
Dovranno, pertanto, essere esaminati
i comportamenti concludenti, assunti dal Sodalizio Sportivo. Verificando concretamente l'operato posto in essere dall'Ente e dai suoi associati.

Fonte:
Cassazione, sentenza 06.06.2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA COOPERATIVE AGRICOLE
Le Cooperative agricole possono emettere la fattura per conto dei soci conferenti,consegnando loro copia per gli adempimenti conseguenti.

In materia di fatturazione elettronica la cooperativa potrà emettere le fatture seguendo una numerazione distinta per ciascun conferente.

La Cooperativa dovrà, comunque, comunicare al socio di aver emesso la fattura inviandogliene un duplicato in XML o PDF.
Meglio se accompagnata dalla ricevuta di consegna dallo SDI.

Fonte:
Art. 34, c. 7 D.P.R. 633/72
Interpello n. 30,  Agenzia delle Entrate

LEZIONI SCUOLA GUIDA CON I.V.A.
Le Autoscuole, con decorrenza 2 settembre 2019, hanno l'obbligo di imponibilità dell'IVA ordinaria (22%) sulle prestazioni didattiche.

L'IVA dovrà essere pagata, senza sanzioni, anche per le annualità arretrate, inserendo l'imposta nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare ancora accertabile (2014- 2018) e procedendo al versamento dell'imposta dovuta risultante da ciascuna dichiarazione.

Fonte:
Sentenza Corte di Giustizia UE del 14/03/2019
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 02.09.2019

AGGIORNAMENTO
Il DL Fiscale, approvato in bozza in Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2019,da un lato tranquillizza sul passato, le novità non hanno effetto retroattivo; dall’altro toglie ogni dubbio sul futuro e stabilisce definitivamente l’obbligo di versare l’IVA.
Le novità si applicano dal 1° gennaio 2020
Le categorie di patenti interessate sono:
A-A1-A2-B-C1.
CRISI DI IMPRESA
Approvazione del decreto 10 gennaio 2019,
modificato dal Ddl "sblocca cantieri"
Obbligo dell'organo di controllo per le S.r.l. di dimensioni minori

Le società a responsabilità limitata (anche le cooperative)
dovranno nominare l'organo di controllo o il revisore se superano uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di attivo patrimoniale
  • 4 milioni di vendite e prestazioni
  • 20 unità occupate di media nell'esercizio

è sufficiente che uno solo dei parametri venga superato.

Fonte:
Legge delega 19.10.2017, n. 155, art.379
Nuovo art. 2477 c.c.
D.L. 32/2019 approvato dal Senato il 06.06.2019

COOPERATIVE ORGANO AMMINISTRATIVO
Con decorrenza 1° gennaio 2018
l'amministrazione delle cooperative
non potrà più essere formata
da un amministratore unico
o comunque da un organo amministrativo
a tempo indeterminato.

L'amministrazione dovrà essere affidata
ad un organo collegiale formato da almeno
tre persone
con durata in carica non superiore a tre esercizi.

Pertanto dovrà essere controllato lo Statuto.
Se prevede un amministratore unico,
la durata in carica degli amministratori a tempo indeterminato o per un  tempo
superiore a tre esercizi,  esso dovrà essere modificato.

Fonte:
Legge di Bilancio 2018
DISTRUZIONE BENI AZIENDALI
ART. 1 - D.P.R. 441/1997
Presunzione di cessione
 
    1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
 
    2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
 
    a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
 
    b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
 
ART. 7, lett. p) - D.L. 70/2011
 
Innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
 
 __________
N.B. Nel caso in cui la merce o i beni aziendali, oggetto di distruzione, siano di valore superiore a € 10.000, si rende necessaria la presenza di un incaricato dell’Agenzia delle Entrate, oppure un ufficiale della guardia di finanza, oppure un notaio.
 
Gli stessi, al termine delle operazioni di distruzione, dovranno redigere un apposito verbale.
09013  CARBONIA  SU
Piazza Rinascita, 24
CAGLIARI per appuntamento
0781.674753, 3421863784, 3711228333
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